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Superbonus 110%: ecco tutte le novità della circolare dell’Agenzia delle Entrate

In materia di Bonus e Superbonus i chiarimenti non bastano mai, per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23 giugno una nuova circolare ad oggetto: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti“.

La circolare, che segue la nuova guida, include aggiornamenti sulla cessione del credito e le proroghe per effettuare i lavori. 

Vediamo insieme nel dettaglio cosa è cambiato in merito al Superbonus 110%. 

Proroga del bonus per gli edifici residenziali

Come esplicato chiaramente nella super circolare, è stata introdotta una proroga del bonus per i lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 nelle “unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.”

Inoltre, sono ammesse all’agevolazione anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024
  • 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025

Infine, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.

Proroga del bonus per gli edifici colpiti da terremoti

Per gli interventi nei comuni italiani che sono stati colpiti da eventi sismici (a partire da aprile 2022) è prevista una proroga al 2025. Anche in questo caso i beneficiari potranno usufruire della misura “piena” della detrazione, senza alcuna riduzione dell’aliquota.

“Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4- quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento” si legge nella circolare.

Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è uno dei principali cambiamenti delle novità del Superbonus 110%, in pratica per le comunicazioni di prima cessione del credito o di sconto in fattura inoltrate all’Agenzia delle entrate da maggio 2022, vengono concesse: due ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”, ovvero dire banche e società appartenenti a un gruppo bancario (iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993); una quarta e ultima cessione da parte degli istituti bancari, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili, soltanto a favore dei propri correntisti.

Inoltre, nella guida viene chiarito che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente esclusivamente in tale sede e non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni”
  • “in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere ceduto parzialmente in un secondo momento”

In caso di sconto in fattura o cessione del credito per SAL (stato avanzamento dei lavori) il credito scaturito dai singoli stati di avanzamento lavori e dal saldo ha vita autonoma ed è dunque cedibile separatamente anche a soggetti diversi.

Per quanto riguarda invece sui termini per la comunicazione, sempre in materia di cessione del credito, se la prima scadenza era fissata al 29 aprile, ora è stata prorogata al 15 ottobre 2022 per i soggetti IRES e per i titoli di partita IVA.