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Linee vita: cosa sono e quando è necessario installarle

La linea vita è un sistema di sicurezza anticaduta, che serve a proteggere gli operai che eseguono lavorazioni ad alta quota.

Viene installato sul tetto ed è composto da due o più punti di ancoraggio, che vengono fissati e collegati tra loro mediante un cavo d’acciaio in tensione, al quale verranno poi collegati i Dispositivi di Protezione Individuale (i cosiddetti DPI, costituiti da: caschetto, imbragatura o cintura da collegare tramite fune alla linea vita, scarpe antinfortunistiche, guanti, mascherine e occhiali protettivi, cuffie anti rumore, ginocchiere, giubbotto catarifrangente) indossati dagli operatori che realizzeranno l’intervento in quota.

Esistono diverse tipologie di linee vita:

  • Linea permanente ad ancoraggio singolo
  • Linea temporanea rimovibile dopo l’esecuzione di lavori
  • Linea permanente con ancoraggio flessibile
  • Linea permanente con ancoraggio rigido
  • Linea temporanea con ancoraggio zavorrato

Le linee vita, insieme ai DPI, garantiscono la sicurezza dell’operatore, e sono obbligatori per lavorazioni svolte ad altezze superiori ai 2 metri.

Quando è necessario installarle

Le normative che regolano i lavori ad alta quota sono rappresentate dal decreto legislativo 235/2003 (requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore in quota), dal decreto legislativo 81/2008 (norma i sistemi anticaduta) e dalle leggi regionali.

La linea vita diventa obbligatoria in occasione di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di un edificio quando le lavorazioni superino i 2 metri di altezza rispetto ad un piano stabile.

Il Dlg.81/08, e più precisamente l’art. 107, afferma che: “si intende per lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto al piano stabile”.

Sempre nel suddetto decreto, l’art. 115 (sistemi di protezione contro le cadute dall’alto) afferma che: “1.Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

  1. a) assorbitori di energia;
  2. b) connettori;
  3. c) dispositivo di ancoraggio; (1)
  4. d) cordini;
  5. e) dispositivi retrattili;
  6. f) guide o linee vita flessibili;
  7. g) guide o linee vita rigide;
  8. h) imbracature.
  9. Comma soppresso dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
  10. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
  11. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta”.

Normative con carattere locale possono determinare l’obbligatorietà delle linee vita in cantiere, sia in fa se di costruzione che di manutenzione, e per questo è sempre meglio documentarsi a seconda del luogo di residenza.

Generalmente, per una maggiore sicurezza, sarebbe opportuno installare la linea vita anche per lavori privati, che riguardano la propria abitazione, spesso di piccola entità e breve durata (manutenzione del tetto, installazione del climatizzatore, verifica dell’antenna, ecc…).