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Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale e quando sono obbligatori?

La sicurezza in ambito lavorativo ha una grandissima importanza, sia per la tutela delle persone che per gli obblighi di legge da rispettare.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, anche detto legge 81/08 o Testo Unico per la Sicurezza, disciplina la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, trovando fondamento in alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana, quali diritto alla salute ed all’integrità fisica, tutela del lavoro e rispetto di sicurezza, libertà e dignità umana in ambito lavorativo.

In questo articolo ci occuperemo dei dispositivi di protezione individuale, osservandone sia la definizione che l’obbligatorietà d’utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale: definizione, elenco e requisiti

Vediamo le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale.

Questi vengono così definiti nell’articolo 74: 1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura desinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo […].

  1. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati e proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
  • i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificatamente sportivi e non per attività lavorative;
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  1. gli apparecchi portabili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”.

L’articolo 76 illustra i requisiti  che i DPI devono rispettare: “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425.

  1. AI fini del presente decreto i DPI devono inoltre:
  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
  1. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti”.

Nell’allegato VIII sono contenute le indicazioni su quali siano quelli che possono essere considerati esempi validi di DPI. La legge italiana identifica sia le zone del corpo più a rischio e le mansioni che possano dar luce ad eventuali problematiche da limitare grazie ai dispositivi di protezione individuale.

Senza citare direttamente la fonte, ecco un riassunto dei possibili DPI da impiegare:

  • Caschi speciali
  • Occhiali di protezione
  • Apparecchi antipolvere e respiratori
  • Guanti e manicotti
  • Scarpe, stivali e ginocchiere di protezione,
  • Creme protettive
  • Giubbotti, giacche, grembiuli e cinture di protezione e termici
  • Attrezzatura di protezione contro cadute
  • Dispositivi per il sostegno del corpo
  • Indumenti di protezione

Nell’allegato VIII sono indicate con precisione tutte le situazioni che di volta in volta richiedono un adeguato DPI, il quale risponderà ogni volta ad esigenze e necessità diverse.

Dispositivi di protezione individuale: quando sono obbligatori

L’obbligatorietà dei DPI viene illustrata nell’articolo 75, Obblighi d’uso: “1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.

Ricordiamo che il datore di lavoro, come stabilito dal D.LGS 81/08, ha degli obblighi non delegabili: si tratta della valutazione di tutti i rischi legati all’attività lavorativa, e la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e dell’individuazione e conseguente designazione di un Responsabile del Servizio e protezione dei rischi (RSPP).

Il datore di lavoro, nella figura del Responsabile della sicurezza, dovrà per questo non solo garantire la presenza ed il corretto funzionamento degli adeguati DPI, ma dovrà anche accertarsi che ogni dipendente ne sia provvisto e lo utilizzi sempre.

Edilfuni garantisce la sicurezza dei suoi dipendenti: gli operatori sono altamente qualificati, sostengono corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dalla legge (in ottemperanza al decreto 81/2008 ed il decreto 106/2009) ed utilizzano sempre i DPI necessari a garantire loro incolumità e totale sicurezza, quali imbragature di sicurezza, linea vita, casco, guanti, scarpe speciali ed occhiali di protezione.